23/01/2019

Protezione Civile, nuove modalità di rimborso per i volontari

PROTEZIONE CIVILE NAZIONALEUna novità importante quanto attesa per il mondo del volontariato che, con il nuovo procedimento, vedrà dimezzare i tempi di attesa per i rimborsi dei datori di lavoro pubblici e privati dei lavoratori legittimamente impegnati come volontari del Servizio Nazionale di protezione civile

Tempi di attesa dimezzati per i rimborsi dei datori di lavoro pubblici e privati dei lavoratori legittimamente impegnati come volontari del Servizio Nazionale di protezione civile. Una novità importante quanto attesa per il mondo del volontariato, quella introdotta dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, contenente le condizioni, i termini e le modalità di applicazione dell’articolo 38 del decreto–legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, relativo alle modalità di rimborso per i datori di lavoro dei volontari di protezione civile tramite credito d’imposta.

Alle già presenti disposizioni per il riconoscimento dei benefici normativi, previsti dall’art.39, comma 4, del D.lgs 1/2018, che prevedono un rimborso monetario da parte del Dipartimento della Protezione Civile o delle Direzioni Regionali al datore di lavoro, infatti, le nuove disposizioni consentono il rimborso tramite credito d’imposta. Il procedimento adottato, che per il momento non riguarda i volontari che svolgono un’attività lavorativa autonoma e per i quali è garantito al momento esclusivamente il rimborso monetario, permette di anticipare il beneficio economico, abbreviando i tempi di attesa delle imprese e rendendo fruibile il rimborso non appena si completa l’istruttoria tecnica.

Con il rimborso tramite credito d’imposta, scelta alternativa al rimborso monetario e in capo al datore di lavoro del lavoratore che svolge attività di volontariato, il Dipartimento della Protezione Civile e le Direzioni Regionali, potranno comunicare alle imprese, informata contestualmente l’Agenzia delle Entrate, l’importo spettante al datore di lavoro immediatamente al termine dell’istruttoria. In questo modo sarà possibile iscriverlo in detrazione al primo adempimento tributario utile anziché avviare un procedimento di liquidazione a carico del bilancio dipartimentale o regionale, procedura che richiede solitamente dai quattro ai sei mesi per il rimborso. Successivamente il Dipartimento e le Direzioni Regionali di protezione civile rimborseranno l’Agenzia delle Entrate dei rimborsi autorizzati secondo una tempistica predeterminata e in forma cumulativa.

Fonte: DPC