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Comitato Regionale Valle d'Aosta - Federazione Volontari Soccorso

2022 - EROGAZIONI PUBBLICHE COMITATO REGIONALE ANPAS E ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DEL SOCCORSO VDA E ORGANIZZAZIONI FEDERATE

Anno 2022

COMITATO REGIONALE ANPAS- FEDERAZIONE SOCCORSO VdA
CONTRIBUTI MONTJOVET 2022
CONTRIBUTI MORGEX 2022


2021 - EROGAZIONI PUBBLICHE COMITATO REGIONALE ANPAS E ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DEL SOCCORSO VDA E ORGANIZZAZIONI FEDERATE

ANNO 2021

CONTRIBUTI La THUILE 2021
COMITATO REGIONALE ANPAS- FEDERAZIONE SOCCORSO VdA
CONTRIBUTI MONTJOVET 2021
CONTRIBUTI VALTOURNENCHE 2021
CONTRIBUTI MORGEX 2021


2020 - EROGAZIONI PUBBLICHE FEDERAZIONE REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DEL SOCCORSO VDA E ORGANIZZAZIONI FEDERATE

ANNO 2020

COMITATO REGIONALE ANPAS- FEDERAZIONE SOCCORSO VdA
CONTRIBUTI CHATILLON ST VINCENT 2020
CONTRIBUTI LA THUILE 2020
CONTRIBUTI GRESSONEY 2020
CONTRIBUTI MONTJOVET 2020
CONTRIBUTI MORGEX 2020


2019 - EROGAZIONI PUBBLICHE FEDERAZIONE REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DEL SOCCORSO VDA E ORGANIZZAZIONI FEDERATE

ANNO 2019

COMITATO REGIONALE ANPAS- FEDERAZIONE SOCCORSO VdA
Contributi MORGEX 2019
Contributi ABVAM 2019
CONTRIBUTI LA THUILE 2019
CONTRIBUTI MONT ROSE 2019
CONTRIBUTI GRESSONEY 2019
Contributo Chatillon-St Vincent 2019
Contributi MONTJOVET 2019


LEGGE 4 agosto 2017, n. 124

http://www.comune.santagiusta.or.it/export/sites/default/.galleries/img-notizie-vecchie/Contributi-affitto1.JPGLegge annuale per il mercato e la concorrenza: Adempimenti anche per le Organizzazioni di volontariato entro il 28 febbraio 2019

LEGGE 4 agosto 2017, n. 124 Legge annuale per il mercato e la concorrenza
Adempimenti anche per le Organizzazioni di volontariato entro il 28 febbraio 2019


La Legge n. 124/2017 ai comma 125-129 dell’art.1 ha disposto che a decorrere dal 2018 gli enti – incluse tutte le Associazioni e le Onlus - che ricevono sovvenzioni e contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di ogni genere da parte di pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici devono pubblicare sul proprio sito internet entro il 28 febbraio le informazioni (non meglio specificate) relative ai contributi pubblici ricevuti nell’anno precedente.

L’obbligo di pubblicazione non sussiste solo nel caso in cui l’importo dei contributi pubblici ricevuti nella annualità precedente sia inferiore a 10.000 euro.

La sproporzionata sanzione per l’inosservanza della norma è la restituzione delle somme ricevute.

Si tratta di una norma generale che intende rispondere ad una esigenza di maggior trasparenza circa la destinazione di risorse pubbliche, ma che purtroppo risulta essere un ulteriore appesantimento burocratico per le Associazioni, tra l’altro non coordinato con la Riforma del Terzo settore.

Tramite il Forum del Terzo Settore stiamo cercando di fare chiarezza sulla norma, che – ad esempio -dispone l’osservanza di tale obbligo “a decorrere dall’anno 2018” non specificando se la prima scadenza sia il 28 febbraio 2019 riferita ai contributi ricevuti nel 2018 o il 28 febbraio 2018 riferita ai contributi ricevuti nel 2017. Il Forum del Terzo Settore ha inviato una richiesta di chiarimento al Ministero per lo Sviluppo Economico per la quale però stiamo ancora attendendo una risposta.

Nel frattempo invitiamo le Pubbliche Assistenze ad assumere quale orientamento il principio della prudenza visto anche la ormai prossima scadenza, preparando l’elenco dei contributi pubblici ricevuti nel 2017 per poter provvedere in tempo all’adempimento qualora venga confermata la scadenza del 28 febbraio 2018.

Di seguito condividiamo alcune risposte alle domande più frequenti, pur ribadendo che si tratta di interpretazioni, stante la genericità e la poca chiarezza della normativa.


1. DOVE DEVE ESSERE PUBBLICATO L’ELENCO?
• La legge prevede che l’elenco vada pubblicato sul sito internet istituzionale della associazione.
• Nel caso l’associazione non abbia il sito si potrebbe procedere alla pubblicazione sulla pagina Facebook istituzionale della associazione, se disponibile.
• Come ulteriore alternativa consigliamo di procedere alle seguenti 3 azioni:
Indicazione nella relazione al rendiconto/bilancio (nota integrativa o relazione di missione o relazione del presidente);
Affissione in bacheca associativa;
PEC o raccomandata al Ministero dello Sviluppo Economico (urp@pec.mise.gov.it - Via Molise 2 - 00187 Roma).


2. QUALI CONTRIBUTI DEVONO ESSERE PUBBLICATI?
Al momento, stante la genericità della norma che indica quali soggetti obbligati "le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni” senza specificare peraltro la natura giuridica di detti rapporti economici, e le somme "relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni”, tutto includendo, si ritiene che tutte le somme derivanti dalla pubblica amministrazione debbano essere ricomprese nella comunicazione sia quelle avute direttamente, sia tramite soggetti terzi eroganti.


Quindi, a titolo esemplificativo, si ritiene che debbano essere incluse le entrate da convenzioni, il 5 per mille, i contributi ambulanze (c.d. sconto Iva), il contributo su acquisti di beni strumentali, i rimborsi benzina UTIF, gli altri contributi incassati da Enti locali, Nazionali, Europei, ecc.
Nel caso in cui il contributo sia ricevuto indirettamente, cioè tramite un terzo soggetto (es. Anpas Nazionale o Regionale) si consiglia di inserirlo comunque nell’elenco dei contributi pubblici ricevuti, indicando che lo si è ricevuto per il tramite di questo soggetto terzo.


3. A QUALE RIFERIMENTO TEMPORALE CI SI RIFERISCE: CASSA O COMPETENZA?
Si ritiene che le somme vadano indicate per cassa, quindi quelle effettivamente incassate nell’anno solare precedente alla data della dichiarazione. In questo caso, quindi, qualora venga confermato l’obbligo a partire dal 28 febbraio 2018, dovrebbero essere dichiarati i contributi effettivamente incassati nell’anno 2017.


4. A COSA SI APPLICA IL LIMITE DEI 10.000 EURO?
L’obbligo di pubblicazione non sussiste solo nel caso in cui l’importo dei contributi pubblici ricevuti nella annualità precedente sia inferiore a 10.000 euro.


Quindi un contributo inferiore a 10.000 euro va comunque dichiarato se la totalità dei contributi pubblici incassati dalla Associazione in quella annualità supera tale cifra. 

5. QUALE SCHEMA PUO’ ESSERE UTILIZZATO PER LA PUBBLICAZIONE?
Non esiste uno schema specifico con le informazioni da pubblicare. Al momento riteniamo che possa essere sufficiente una dichiarazione simile alla seguente:
“Si comunica che, a sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1, cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza, la nostra Pubblica Assistenza ha introitato nell’esercizio 2017, a parziale copertura dei costi sostenuti e/o a titolo di contributi, le seguenti somme:

Ente _______________ importo euro ______________ a titolo di _______________;
Ente _______________ importo euro ______________ a titolo di _______________;
Ente _______________ importo euro ______________ a titolo di _______________;
Ente _______________ importo euro ______________ a titolo di _______________.


NOTA DEL MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI - 28/02/2018
LEGGE 4 agosto 2017, n. 124 Art. 125 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza


2018 - EROGAZIONI PUBBLICHE FEDERAZIONE REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DEL SOCCORSO VDA E ORGANIZZAZIONI FEDERATE

ANNO 2018

FEDERAZIONE REGIONALE ODV DEL SOCCORSO
ODV CHAMPORCHER
ODV CHATILLON-ST VINCENT
ODV LA THUILE
ODV COURMAYEUR
ODV GRAND PARADIS
ODV MONTJOVET
ODV MONT ROSE
OdV MORGEX-PRE ST DIDIER-LA SALLE
ODV VALTOURNENCHE