Quali Norme disciplinano l’attività dei Volontari del Soccorso?

La Legge Quadro sul Volontariato 266/91 art.2/1:
Per attività di volontariato deve intendersi l’attività prestata in modo personale, spontanea e gratuita, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La Legge Regionale sulla disciplina del volontariato 16/2005 art.2/1:
L’attività di volontariato si intende il servizio continuativo reso, senza fini di lucro e remunerazione, per solidarietà anche indiretta, attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite, svolte, individualmente o in gruppi, tramite organizzazioni di cui il volontario fa parte, esclusivamente nei confronti di soggetti terzi rispetto all’organizzazione di volontariato.

Legge regionale 13 marzo 2008, n. 4
Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria:

Art.5 punto 4 L’Azienda USL, per lo svolgimento delle funzioni attribuite, si avvale:

a) del personale e dei mezzi di soccorso del servizio sanitario regionale e della struttura di elisoccorso;

b) del personale, delle sedi e dei mezzi delle organizzazioni di volontariato del soccorso, iscritte nella corrispondente sezione del registro regionale di cui all’articolo 6 della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 (Disciplina del volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale) sulla base di apposita convenzione in modo da perseguire una strategia di capillarità dell’attività di soccorso e trasporto sanitario;

c) del personale della Croce rossa italiana (CRI) autorizzato sulla base di apposita convenzione;

d) del personale di altri enti privati autorizzati sulla base di apposita convenzione.

Art.10 comma 2 L’Azienda USL, per lo svolgimento delle funzioni attribuite, si avvale:

Al fine di assicurare la tempestività dell'intervento secondo il modello della rete di soccorso territoriale e la continuità dei trasporti sanitari e in ossequio a quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, il SEUS si avvale, in base alla valutazione della centrale operativa, prioritariamente dei volontari del soccorso, adeguatamente formati sulla base delle disposizioni regionali vigenti in materia, appartenenti alle organizzazioni di volontariato del soccorso, iscritte nella corrispondente sezione del registro regionale di cui all'articolo 6 della l.r. 16/2005. L'Azienda USL si avvale, inoltre, sulla base di appositi accordi, di altri enti o soggetti privati autorizzati al soccorso o al trasporto sanitario di infermi e feriti, i cui addetti devono essere adeguatamente formati sulla base delle disposizioni regionali vigenti in materia.

Delibera di Giunta Regionale n° 3428 del 30/11/2007
Allegato E:

Regolamentazione attività dei Volontari del Soccorso

Art. 1 – Premesse:

1.l’attività in materia di trasporto e soccorso sanitario svolto dalle Associazioni del Volontariato del Soccorso iscritte nel registro regionale, riveste un ruolo di rilevanza strategica nell’ambito del sistema regionale dell’emergenza-urgenza territoriale;

2. i rapporti fra le Associazioni di Volontariato del Soccorso e l’Azienda USL per l’espletamento dell’attività di soccorso sanitario sono regolati da apposita convenzione stipulata con la Federazione Regionale delle Associazioni di Volontariato del Soccorso, quale soggetto istituzionale rappresentativo di tutte le Associazioni regionali del Volontariato del Soccorso;

 


Legge regionale 13 marzo 2008, n. 4. Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria.
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n° 3428 del 30 novembre 2007
Legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 - Testo vigente